Art. 5.
(Sviluppo delle energie da fonti rinnovabili).

      1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, determina, entro il 30 settembre di ogni anno, la percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili che i produttori di energia elettrica convenzionale sono tenuti a immettere nella rete nell'anno successivo.

      2. La percentuale di cui al comma 1 è aumentata di almeno 0,3 punti percentuali annui per ciascuno degli anni di attuazione del Piano.

      3. Alla produzione di energia elettrica da parte degli impianti di cui alla presente legge è associato il riconoscimento di un certificato verde ogni 50 MWh/anno prodotti. Il valore dei certificati verdi di cui al presente comma è superiore del 10 per cento rispetto a quelli associati all'energia prodotta da altre fonti rinnovabili per il periodo di operatività del Piano.

      4. Tutte le forme di energia di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da

 

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ogni accisa e da qualsiasi altra imposta di fabbricazione.

      5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo di operatività del Piano. Per gli anni successivi si provvede, annualmente e su base triennale, con la legge finanziaria.